Avete acquistato dei pesci infetti, che dopo pochi giorni sono morti, procurando infezioni ed epidemie che hanno contagiato anche agli altri inquilini del vostro acquario? Potete chiedere il risarcimento al venditore.
Ai sensi dell’articolo 1496 c.c., nella vendita di animali “la garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme del codice civile in tema di vizi della cosa venduta”.
Responsabilità del venditore
Nel caso in esame, quindi, in mancanza di norme speciali, trova applicazione l’articolo 1490 c.c. ai sensi del quale “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Ai sensi di questo articolo, il venditore è responsabile per i vizi della cosa venduta per il solo fatto oggettivo della loro presenza, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una colpa a suo carico. La responsabilità del venditore è esclusa solamente nell’ipotesi in cui egli provi che, al momento dell’acquisto, il compratore fosse a conoscenza dei vizi dell’animale o che tali vizi fossero facilmente riconoscibili: in quest’ultimo caso, però, il venditore è comunque ritenuto responsabile se ha dichiarato che l’animale ne era esente.
Risarcimento dei danni
Nel caso in cui si ravvisi inoltre una colpa nel comportamento del venditore per i vizi degli animali venduti, egli è tenuto nei confronti del compratore al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 1494, comma 2° c.c., il quale prevede che “Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”. Ciò significa che il venditore dovrà non solo il pesce o i pesci infetti o rimborsare il prezzo pagato dal compratore per l’acquisto dell’animale viziato, ma sarà altresì tenuto a risarcire tutti i danni derivanti dai vizi dell’animale, quali, per esempio, la morte degli altri organismi presenti nell’acquario causata da un’epidemia diffusa dei pesci infetti.
Tempistiche
Secondo il disposto del codice civile il vizio va denunciato entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione di garanzia o risarcimento del danno va esercitata entro 1 anno dalla consegna del bene viziato.
Controversa è la possibilità di applicare al caso di compravendita di animali il Codice del Consumo, che regola i rapporti commerciali intercorrenti tra un Professionista e un Consumatore.
Tale normativa, ove applicabile, concede al compratore dei termini di denuncia ed esercizio delle azioni più ampio, ampliando così la tutela del compratore.
Infatti, il Codice del Consumo prevede il termine di 2 mesi (anziché 8 giorni) dalla scoperta del vizio per la denuncia del vizio medesimo al venditore; e il termine di esercizio dell’azione entro 26 mesi dalla consegna (anziché 12 mesi).
Per maggiori informazioni potete consultare il sito dell’Avv. Francesca Zambonin, autrice dell’articolo, all’indirizzo www.avvocatozambonin.it