La C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), ossia la convenzione internazionale sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, è una convenzione nata dall’esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante, intese sia come vivi, morti o parti/ prodotti derivati da questi.
Le funzioni della C.I.T.E.S.
L’estinzione e la rarefazione in natura di numerose specie, seppur spesso viene sottovalutata e poco trattata, è un enorme problema globale, che accresce anche per lo sfruttamento commerciale e la distruzione degli ambienti naturali ove questi animali vivono, da parte dell’uomo e dello sfruttamento terrestre che questi applica.
La C.I.T.E.S. regola il commercio internazionale di circa 35.000 specie (di cui circa 30.000 sono piante), suddivise in tre appendici secondo il grado di protezione di cui necessitano:
- Appendice I: specie per le quali è assolutamente vitato il commercio;
- Appendice II: Specie per le quali il commercio è regolamentato a livello internazionale;
- Appendice III: Specie per le quali il commercio è regolamentato a livello territoriale.
Gli animali oggetto della C.I.T.E.S. possono essere tanto selvatici quanto allevati in cattività o riprodotti artificialmente. La Convenzione si basa su un sistema di permessi e certificati che possono essere rilasciati solo ed esclusivamente se sono soddisfatte determinate condizioni, da presentare agli uffici doganali abilitati ai controlli.
La seconda importante funzione del Servizio CITES è quello di educare alla legalità e sensibilizzare i cittadini, tra i quali vi sono anche viaggiatori e turisti. In molti Paesi esotici, infatti, si possono facilmente acquistare, anche a prezzi molto ridotti, piante o animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili), tutelati dalla CITES. Spesso il turista neanche conosce l’esistenza di un accordo internazionale che tutela le specie animali e vegetali ed “ingenuamente” non sospetta che l’acquisto di tali oggetti (o addirittura animali), possano essere causa di pesanti sanzioni, oltre che del sequestro dei beni e, nei casi più gravi, anche di arresto.
E’ necessario quindi verificare, prima dell’acquisto, se gli esemplari o gli oggetti appartengono ad una specie protetta dalla Convenzione. Come? Spesso si può richiedere l’assistenza delle Autorità di gestione locali. Nei casi dubbi e qualora non sia possibile ottenere l’autorizzazione prevista, è decisamente meglio evitare di acquistare il bene oggetto di dubbio.
La C.I.T.E.S. in Italia e nel mondo
La C.I.T.E.S., compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP). In Italia è entrata in vigore nel 1975 e la sua attuazione è affidata a diversi ministeri: quello dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è l’Autorità di gestione responsabile in via principale dell’esecuzione della legislazione C.I.T.E.S., mentre gli altri ministeri che possono rilasciare i permessi e i certificati C.I.T.E.S. sono quello dello sviluppo economico e quello delle politiche agricole alimentari e forestali.
Attualmente la convenzione è applicata da 183 Stati Membri (Parties), compresa l’Unione europea che con il regolamento n.338 del 1997 e successive modifiche ha applicato rigorosamente i dettami stabiliti nella Convenzione di Washington, che per l’Italia era comunque già entrata in vigore con la ratifica ex Legge 19 dicembre 1975, n. 874.
Il compito di ciascuno Stato è quello di monitorare e regolamentare adeguatamente il commercio nazionale ed internazionale di esemplari, il fine primario della convenzione è naturalmente quello di scongiurare l’estinzione delle specie più a rischio (rischio causato da diversi fattori, come i cambiamenti climatici e le molteplici ed invasive attività umane).
Il servizio C.I.T.E.S. come può interessare al “cittadino comune”?
Viaggiando è necessario essere a conoscenza delle seguenti informazioni, sia per tutelare e rispettare la natura, sia per evitare le sanzioni derivanti dal mancato rispetto dei doveri imposti dalla CITES:
- E’ vietato importare, esportare, trasportare, vendere, esporre e detenere gli esemplari tutelati dalla CITES che siano sprovvisti dei necessari permessi. Specifiche sanzioni, anche di carattere penale, sono previste dalla legislazione nazionale, in caso di violazioni della Convenzione e dei Regolamenti Comunitari applicativi.
- Si possono importare e/o (ri)esportare animali e piante, loro parti e prodotti derivati inclusi nelle Appendici della CITES e negli Allegati dei Regolamenti Comunitari solo se autorizzati. In Italia i certificati sono rilasciati dall’Arma dei Carabinieri (riesportazione e impiego commerciale all’interno della Unione europea) e dal Ministero dello sviluppo economico (importazione ed esportazione).
- Non è necessario presentare alcun documento CITES per introdurre nell’Unione Europea, al proprio seguito, ovvero facenti parte del proprio bagaglio personale, le seguenti specie di allegato B:
- Caviale della specie di storione (Acipenseriformes spp.), etichettato, fino a un massimo di 125 grammi a persona
- “Bastoni della pioggia” di Cactacee spp. fino a un massimo di tre per persona
- Esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino ad un massimo di quattro per persona
- Conchiglie Strombus gigas fino a un massimo di tre per persona
- Hippocampus spp. fino a un massimo di quattro esemplari morti per persona
- Conchiglie di Tridacnidae spp. fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre kg., dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti
- Esemplari di legno di agar (Aquilaria spp. e Gyrinops spp.) – fino a 1 kg. di trucioli, 24 ml. di olio e due fili di grani o rosari (oppure due collane o braccialetti) per persona, complessivamente.
Negli ultimi anni, a causa della grave e critica situazione ambientale che il nostro mondo sta affrontando, temi come quello della tutela della flora e della fauna hanno assunto e continueranno ad assumere un’importanza sempre maggiore: è necessario affrontare viaggi e situazioni in cui ci si può trovare a contato con venditori di flora e fauna locane “ambigui”, con consapevolezza e rispetto delle norme per poter godere correttamente ed a pieno della natura che la nostra terra ci offre.
Avv. Francesca Zambonin
https://www.avvocatozambonin.it