L’acquario ha perso acqua o si è rotto provocando danni al vostro appartamento e a quello sottostante? Avete acquistato un acquario, una mangiatoia o qualsiasi altro accessorio che non funziona a dovere ed il venditore ha accampato una serie di scuse per sottrarsi alla riparazione, sostituzione o restituzione del prezzo corrisposto? Ecco i vostri diritti.
Prodotto difettoso
Per prodotto difettoso si intende un prodotto che non offre la sicurezza, che ci si può legittimamente attendere da un prodotto della medesima serie, secondo le normali modalità di utilizzo.
Nel nostro caso, ad esempio, si può ritenere che un acquario sia difettoso nel caso in cui esso subisca delle perdite di acqua o si crepi, si rompa o subisca altre alterazioni dello stato iniziale (ovviamente in assenza di un nostro comportamento colpevole!).
In tali casi, il produttore è responsabile del danno cagionato dal prodotto difettoso e sarà tenuto, pertanto, al risarcimento del danno medesimo.
Ai sensi dell’art. 125 del Codice del Consumo, il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto o dell’identità del responsabile e comunque entro 10 anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nell’Unione Europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
Prodotto viziato
Per prodotto viziato, invece, si intende un bene che non è idoneo all’uso, non è conforme alla descrizione fatta dal venditore e/o presenta qualità e prestazioni inferiori rispetto ad un bene dello stesso tipo.
Per fare un esempio, rimanendo nel campo dell’acquariofilia, è il caso di una mangiatoia elettrica che non eroghi cibo ai pesci a causa del timer rotto.
In questo caso, è il venditore che deve rispondere dei vizi del prodotto nei confronti dell’acquirente, il quale avrà diritto, a sua scelta, alla riparazione del bene o alla sua sostituzione entro un congruo termine, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso.
Nel caso in cui la riparazione e la sostituzione del bene siano impossibili o eccessivamente onerose, il venditore non abbia provveduto alla riparazione e/o sostituzione entro un congruo termine ovvero la sostituzione o riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, quest’ultimo potrà richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il venditore è responsabile, a norma dell’art. 130 del Codice del Consumo, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di 2 anni dalla consegna del bene.
Il consumatore deve denunciare il difetto di conformità al venditore entro il termine di 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto – salvo che il venditore abbia riconosciuto il vizio – e proporre l’azione giudiziale entro il termine di 26 mesi dalla consegna del bene.
Si noti che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore anche qualora rilevi che il vizio del prodotto sia imputabile al produttore del prodotto medesimo.
Infine, è necessario ricordare che molti prodotti sono dotati di una garanzia propria – c.d. garanzia convenzionale – solitamente più ampia rispetto alla tutela prevista dalla legge. In questo caso la garanzia vincola chi la offre, secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima.
Per fare un esempio, se la garanzia convenzionale offerta dal produttore è di 5 anni, in caso di vizio il compratore potrà rivolgersi al suo diretto venditore entro due anni dall’acquisto, mentre in seguito dovrà rivolgersi al produttore.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito dell’Avv. Francesca Zambonin, autrice dell’articolo, all’indirizzo www.avvocatozambonin.it