Ricordo benissimo che da piccola, durante la festa del paese, alle giostre vinsi un pesciolino rosso. Ricordo che il venditore lo prese con una retina da un secchio di plastica dove era con altre decine di pesci, e me lo spiaccicò dentro una vaschetta di plastica con al centro un sasso piuttosto appuntito. Il pesciolino finì dritto dritto sul sasso e poi iniziò a “nuotare”, per quanto si possa nuotare in pochi cm quadrati. Ricordo poi di averlo portato a casa e di aver immaginato una vita insieme (una vita piuttosto triste, lo ammetto, ma del resto era l’unico animale accettato in appartamento). La mattina dopo ho trovato il pesce morto, e dal suo corpicino si poteva vedere la ferita causata dal venditore che l’aveva scaraventato sul sassolino appuntito il giorno prima. Se solo avessi saputo che quello stesso venditore era responsabile per avermi venduto un pesce non sano!
La normativa sulla garanzia e sulla responsabilità
Se dovesse capitare anche voi di acquistare pesci o altri organismi che dopo poco sono morti o che sono risultati essere malati ed hanno infettato anche altri vostri pesci con cui sono stati a contatto causandone addirittura la morte, sappiate una cosa importante: è possibile richiedere il risarcimento al venditore per il danno subito.
I pesci, così come gli altri animali, all’interno del nostro codice civile sono ufficialmente considerati dei beni mobili e pertanto la normativa ad essi applicabili è la medesima degli oggetti e con la relativa garanzia del venditore. Ci si riferisce all’art. 1496 c.c. il quale prevede che «la garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme del c.c. in tema di vizi della cosa venduta». Per quanto attiene la vendita di pesci infatti, in mancanza di norme speciali, trova applicazione l’art. 1490 c.c. ai sensi del quale «il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore».
Il venditore quindi è responsabile del pesce venduto e dei relativi vizi che questo presenta, indipendentemente dal fatto che siano o meno a lui colposamente o dolosamente attribuibili. Se è riscontrabile una condotta colposa da parte del venditore, l’acquirente ha diritto a richiedere ed ottenere anche il risarcimento degli ulteriori danni subiti a causa dei vizi rilevati.
L’art. 1494, comma 2°, c.c. prevede che «il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa». Cosa significa questo per l’acquirente? Significa che se il pesce risulta essere viziato, il venditore dovrà non solo sostituire l’esemplare malato, ma anche rimborsare il prezzo pagato e risarcire tutti i danni derivanti dai vizi dell’animale, come ad esempio la morte di altri animali presenti nell’acquario causata da un’epidemia diffusa dal pesce infetto.
In ogni caso, se il vizio c’è, ma non vi è alcuna colpa ascrivibile al venditore, questi sarà tenuto a rimborsare parte del prezzo d’acquisto (entro il limite di quanto ricevuto) oppure a sostituire il pesce con uno che non presenti i vizi denunciati.
La responsabilità del venditore può essere esclusa solo ed esclusivamente nel caso in cui egli provi che, al momento dell’acquisto, l’acquirente era a conoscenza del vizio dell’animale, e che questi fossero facilmente riconoscibili. Anche in questo caso però, se il venditore ha ufficialmete dichiarato l’assenza di vizi ma il pesce ne è affetto, sarà ugualmente resposnabile, indipendemente dal fatto che l’acquirente ne fosse o meno a conoscenza.
La Corte di Cassazione, con sent. 8605/2004, ha infatti affermato la responsabilità oggettiva del venditore per il solo fatto della sussistenza dei vizi.
La ratio della responsabilità oggettiva
Ciò che il legislatore intende garantire con questi articoli del codice civile è il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali. Il venditore deve garantire correttezza e trasparenza e deve risponderne nel caso in cui la merce da lui venduta presenti dei vizi, e deve almeno accertarsi dell’inesistenza di gravi difetti in capo ad essi. Le garanzie previste dagli artt. 1490 c.c. e seguenti rappresentano una fondamentale forma di tutela e di garanzia per il consumatore, anche per gli appassionati di acquariofilia!
Avv. Francesca Zambonin
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